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Il Ddl Nordio è legge: ecco quali sono le modifiche approvate

La legge Nordio, legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, è in vigore dal 25 agosto 2024, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti la composizione collegiale del giudice per l’applicazione della custodia cautelare in carcere, che entrerà invece in vigore il 25 agosto 2026.

Tra le modifiche più significative troviamo:

  • l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio;
  • la modifica del reato di traffico di influenze illecite;
  • interventi sulla disciplina delle intercettazioni.

1. Abrogazione abuso d’ufficio

La legge Nordio ha comportato l’abolizione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 del Codice penale), che rientrava tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione. Tale reato puniva un pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, arrecasse un danno ingiusto o procurasse a sé stesso un ingiusto vantaggio patrimoniale.

I confini non ben delineati della fattispecie in esame hanno reso, negli anni, complessa la sua applicazione, tanto che di fatto l’articolo è stato modificato più volte nel corso degli anni (si ricorda la riforma del Governo Andreotti, nel 1990, e quella del Governo Conte, nel 2000).

A detta di Nordio, tali riforme non hanno però portato a una maggiore applicazione del reato. Secondo alcuni dati relativi al 2021, su 4.745 iscrizioni nel registro degli indagati, ci sono state:

  • 121 archiviazioni;
  • 18 condanne in dibattimento;
  • 9 condanne innanzi al Giudice per le indagini preliminari;
  • 35 sentenze di patteggiamento.

Tra gli altri motivi alla base dell’abolizione del reato, sono stati citati la necessità di ridurre il carico sul sistema giudiziario, in particolare quello penale – che è anche uno degli obiettivi della Riforma Cartabia – e la lotta alla cosiddetta “burocrazia difensiva”. L’eccessiva prudenza legata alla paura di subire un procedimento penale avrebbe infatti portato diversi pubblici ufficiali a non prendere una decisione, generando la cosiddetta “paura della firma” e rallentando la macchina della burocrazia.

Diversi politici e parte della dottrina si sono comunque opposti a questo punto della riforma e alle motivazioni fornite per supportarla. Secondo la Magistratura, infatti, l’abuso d’ufficio rappresentava un reato spia, attraverso il quale era possibile risalire e individuare condotte ben più gravi.

Reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili

La controparte dell’abolizione dell’abuso d’ufficio è stata l’introduzione di un nuovo reato tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, titolato Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis cp).

Il reato, introdotto dal D.L. N. 92 del 2024, recita che, fuori dei casi previsti dall’articolo 314 (Peculato), il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, in relazione al suo ufficio o servizio sia in possesso o abbia la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, e li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

2. Riforma traffico di influenze illecite

L’art. 1 della legge Nordio ha riscritto il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp), limitandone il campo di applicazione. Anche questo reato è stato oggetto di diverse modifiche nel corso del tempo.

In particolare, è stato stabilito che:

  • la relazione con il pubblico ufficiale debba essere esistente (non solo asserita) ed effettivamente utilizzata (non solo vantata);
  • la relazione debba avvenire intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322-bis cp, quindi è stato introdotto il requisito del dolo intenzionale in relazione al rapporto dell’utilizzazione delle relazioni con il pubblico funzionario;
  • l’utilità ottenuta debba essere economica (quindi automaticamente vengono esclusi ulteriori vantaggi, quali prestazioni sessuali o vantaggi sociali);
  • la mediazione sia limitata alla remunerazione del pubblico funzionario in relazione all’esercizio delle sue funzioni – e non più anche dei suoi poteri;
  • la mediazione sia limitata a quella commessa per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio costituente reato, dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Queste modifiche, in pratica, fanno sì che l’ambito applicativo del reato si riduca alle condotte particolarmente gravi.

3. Intercettazioni: cosa cambia

L’art. 2 della legge Nordio ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale in relazione al contenuto delle intercettazioni, alla loro utilizzabilità e alla prassi della pubblicazione per pubblico interesse.

È stato così rafforzato il principio della segretezza delle conversazioni tra clienti e avvocato, prevedendo:

  • il divieto di acquisire qualsiasi forma di comunicazione intercorsa tra l’imputato e il proprio difensore, a meno che l’Autorità giudiziaria non ritenga che si tratti di corpo del reato;
  • che le intercettazioni dell’Autorità giudiziaria o degli organi ausiliari delegati debbano essere immediatamente interrotte se risulta che la conversazione rientri tra quelle vietate.

La legge parla tuttavia di “difensore” e “imputato”, lasciando dunque spazio all’intercettazione tra avvocato e assistito nella fase delle indagini preliminari. Per rendere la norma più ampia, si sarebbe potuto utilizzare il termine “indagato”, o un più generico “assistito”.

Divieto di pubblicazione degli atti del processo

Il DDL Nordio ha introdotto anche il divieto di pubblicazione degli atti del processo sia da parte della stampa, sia dei privati, riformulando l’art. 114 bis, comma 2.

All’art. 116 cpp, comma 1, è stato aggiunto il seguente capoverso:

“Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall’esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.”

Vengono inoltre vietate, nei verbali di trascrizione delle intercettazioni, al fine di prevenire lesioni irreparabili alla dignità della persona, le espressioni lesive della reputazione e dati sensibili che possano permettere di identificare soggetti diversi dalle parti, che dovranno essere eliminati anche dalla richiesta di misura cautelare.

L’obiettivo è quello di evitare che la fuoriuscita di notizie possa diventare incontrollata, rendendo impossibile l’applicazione del diritto all’oblio. Tutto ciò deve comunque fare i conti con l’equilibrio insito tra diritto e dovere di cronaca da un lato e dignità della persona dall’altro.

Ulteriori modifiche

Per quanto riguarda le misure cautelari, è stata approvata l’obbligatorietà dell’interrogatorio preventivo, che dovrà essere documentato per intero tramite registrazioni audiovisive o fonografiche, mentre la decisione dell’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva nel corso delle indagini preliminari dovrà essere presa dal Tribunale in composizione collegiale.

È stato, infine, limitato il potere del Pubblico Ministero di proporre appello, escludendolo per i reati che vengono giudicati dal Tribunale in composizione monocratica, quali per esempio i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a un magistrato in udienza, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia.

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