arbitro assicurativo

L’arbitro assicurativo è legge: ecco cosa cambia dal 24 gennaio 2025

L’attesa è stata lunga, ma alla fine tutti i nodi sono stati sciolti: l’arbitro assicurativo è diventato legge, come confermato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – il 9 gennaio 2025 – del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, redatto di concerto con il Ministero della Giustizia.Ripercorriamo, brevemente, qual è stato l’iter di approvazione, quali i motivi che ne hanno reso così impervio il percorso di costituzione e cosa prevede il nuovo regolamento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo.

Quando sarà operativo l’arbitro assicurativo

L’arbitro assicurativo, ovvero l’organismo di giustizia stragiudiziale che avrà il compito di risolvere le questioni riguardanti i contratti assicurativi – alla stregua di quello che fanno, nei loro rispettivi settori di riferimento, l’arbitro bancario e finanziario – entra in vigore a partire dal 24 gennaio 2025.

È stata la stessa IVASS a spiegare i motivi per i quali ci è voluto così tanto tempo prima di arrivare alla sua approvazione: si parla, infatti, di arbitro assicurativo dal 2018, nella veste di istituto con la funzione di offrire maggiori tutele agli assicurati.

L’obiettivo era quello di recepire la direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD) e fare in modo che si applicassero le procedure e i requisiti in vigore per l’arbitro bancario e l’arbitro finanziario anche all’arbitro assicurativo.

Sono stati riscontrati, però, alcuni elementi di complessità in merito alle procedure normative e ai soggetti coinvolti. L’approvazione dell’arbitro assicurativo deve infatti risultare da un decreto interministeriale, da emanare di concerto tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) e il Ministero della Giustizia, su proposta dell’IVASS.

Ulteriori fattori di criticità

  • Le caratteristiche tipiche del mercato assicurativo, nel quale operano attori che sono spesso in contrapposizione l’uno con l’altro (ovvero imprese e broker assicurativi).
  • La difficoltà nel portare a termine un accertamento della responsabilità o la valutazione e quantificazione dei danni relativi a una controversia assicurativa con il solo utilizzo di mezzi probatori documentali – l’arbitro non può infatti servirsi del supporto di consulenti tecnici, testimonianze o dichiarazioni orali.

Arbitro assicurativo: chi è

Il decreto n. 215 del 6 novembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contiene il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo, che introduce finalmente la figura dell’arbitro assicurativo.

L’arbitro assicurativo è un organismo indipendente, istituito presso l’IVASS, che si occupa di tutte le controversie relative alle prestazioni e ai servizi derivanti dai contratti di assicurazione.

Non gestisce, invece, quelli riguardanti i sinistri di competenza del Fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, della CONSAP o disciplinate dall’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni (grandi rischi).

Questo sistema alternativo di risoluzione dei contenziosi riguardanti le coperture assicurative può avvalersi di uno o più collegi. Ogni collegio è formato da 5 membri, dei quali:

  • Il presidente, che resta in carica 5 anni, e due componenti, sono incaricati dall’IVASS.
  • Uno viene scelto dalle associazioni più rappresentative delle imprese a livello nazionale e uno dalle associazioni più rappresentative degli intermediari, sempre a livello nazionale, ma soltanto uno dei due partecipa al ricorso, a seconda della natura del ricorso stesso.
  • In base alla tipologia di cliente, interviene poi nel collegio un membro designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), oppure uno scelto dalle principali associazioni di categoria, per le categorie di clienti diverse dai consumatori.

Il mandato dei vari membri del collegio ha una durata di 3 anni.

Come aderire all’arbitro assicurativo

Le imprese e gli intermediari che sono iscritti all’Albo delle imprese, al Registro unico degli intermediari (Rui) o ai relativi elenchi, aderiscono in automatico all’arbitro assicurativo, senza il bisogno di inviare comunicazioni ad hoc.

Imprese e intermediari assicurativi che, invece, non aderiscono all’arbitro assicurativo devono comunicarlo all’IVASS, specificando un altro sistema di risoluzione delle controversie a cui aderiscono.

Il nuovo regolamento stabilisce:

  • I criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
  • La composizione del collegio.
  • La natura delle controversie.

Entro 4 mesi dalla sua entrata in vigore, l’IVASS deve occuparsi di applicare le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio, tramite l’emanazione di uno specifico provvedimento.

Di quali controversie può occuparsi l’arbitro assicurativo

Le questioni delle quali si può occupare l’arbitro assicurativo derivano da quei contratti assicurativi che hanno per oggetto:

  • L’accertamento di diritti, anche di tipo risarcitorio.
  • Obblighi e facoltà relative a prestazioni e servizi assicurativi.
  • Il mancato rispetto delle regole di comportamento previste dal CAP (Codice delle Assicurazioni Private) per quel che riguarda l’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.

I ricorsi possono riguardare anche somme di denaro, a condizione che non vengano superati gli importi seguenti:

  1. Controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita: 150.000 euro per i rami vita e 300.000 euro per le polizze del ramo I, dovute solo in caso di decesso.
  2. Controversie derivanti da contratti di assicurazione contro i danni: il limite è di 2.500 euro per i rami danni per responsabilità civile promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile, e di 25.000 euro in tutte le altre casistiche.

Come funzioneranno i ricorsi

L’arbitro assicurativo può svolgere la sua funzione prendendo decisioni su base documentale: può sentire le parti, ma non essere coadiuvato da testimonianze orali o perizie tecniche.

Ogni ricorso deve essere preceduto da un reclamo, altrimenti risulta inammissibile, e può avvenire entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Ricorso e reclamo devono avere lo stesso oggetto, tranne nel caso in cui si sta avanzando una richiesta di risarcimento danni.

Il ricorso può essere presentato, solo telematicamente, da:

  • La clientela.
  • Un soggetto munito di procura.
  • Qualora il ricorrente sia un consumatore, da un’associazione di consumatori alla quale aderisce.

Devono essere sempre allegate la documentazione a sostegno della richiesta presentata, la conferma della presentazione del reclamo, la prova del pagamento del contributo di partecipazione previsto dall’arbitrato, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. Anche l’assenza della documentazione prevista rappresenta una causa di inammissibilità del ricorso.

Tempistiche da rispettare

Fase procedura Termine
Impresa o intermediari trasmettono memoria di controdeduzioni alla segreteria tecnica Entro 40 giorni dalla notifica del ricorso
La segreteria tecnica trasmette la memoria al ricorrente Entro 5 giorni
Il ricorrente può inviare una memoria di replica Entro 20 giorni
La segreteria inoltra la memoria di replica a impresa e intermediario Entro 5 giorni
Impresa e intermediari possono presentare memoria di controreplica Entro 20 giorni

Il collegio ha 90 giorni per prendere una decisione, termine che può essere prorogato di ulteriori 90 giorni nei casi di maggiore complessità. Le imprese o gli intermediari devono eseguire la decisione entro 30 giorni. Nei 5 giorni successivi, devono trasmettere la relativa documentazione alla segreteria tecnica, altrimenti sono considerati inadempienti.

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